Cessione V° - Le recenti modifiche normative
 

Con lo scopo dichiarato di intervenire sui consumi per rilanciare l'economia, promuovendo la diffusione del credito alle famiglie, la Legge Finanziaria 2005 ha ampliato la platea dei soggetti aventi diritto alla cessione del quinto dello stipendio ponendo fine alla precedente discriminazione tra dipendenti pubblici e privati, e ha contemporaneamente superato il monopolio INPDAP sulle garanzie.
Quanto al primo punto, l'art. 1, 137 co. lett. d) ha esteso la disciplina dei dipendenti delle amministrazioni diverse da quelle statali (titolo III) ai dipendenti delle imprese private. Quanto al secondo punto, è stato abrogato l'art. 34 del D.P.R. 180/1950, che attribuiva all'INPDAP, quale ente gestore del Fondo per il Credito ai Dipendenti dello Stato, l'esclusiva competenza per la copertura assicurativa obbligatoria sulla vita e i rischi impiego delle cessioni effettuate da parte dei dipendenti statali e prevedeva la nullità di ogni diversa garanzia.
Con tale modifica, l'efficacia delle polizze assicurative private, già previste limitatamente ai finanziamenti erogati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche non statali, è stata estesa anche ai dipendenti statali. Ne consegue che i dipendenti statali possono scegliere se accedere al finanziamento contro cessione del quinto ai sensi del titolo II (con garanzia INPDAP) o del titolo III (con assicurazione privata) del D.P.R. 180/1950.
Nel solco già tracciato dalla legge finanziaria, il successivo Decreto sulla Competitività ha ulteriormente modificato il Testo Unico, ampliando le categorie di soggetti aventi diritto alla cessione e abolendo il requisito dell'anzianità di servizio previsto dal titolo III per la stipulazione del prestito. E' stata, inoltre, introdotta una maggiore flessibilità riguardo alla durata dei prestiti attraverso l'abolizione dell'antieconomico obbligo di stipulare contratti quinquennali o decennali e attraverso l'introduzione di unico limite massimo di durata pari a dieci anni.
Ciò anche per agevolare i lavoratori pubblici e privati a tempo determinato, nonché i lavoratori parasubordinati che, nel contrarre prestiti su cessione del quinto della retribuzione, incontrano, necessariamente, oltre il limite di importo cedibile, l'ulteriore limite di durata, pari al tempo residuo alla scadenza del contratto di lavoro.
Dal complesso di tali modifiche, il finanziamento contro cessione di quote di retribuzione e pensioni è divenuto un istituto di carattere generale a disposizione di pensionati pubblici e privati, lavoratori dipendenti pubblici e privati a tempo indeterminato e determinato, lavoratori ex art. 409 c.p.c. (lavoratori a progetto, residui collaboratori coordinati e continuativi cd. parasubordinati).
Ciò ha posto gli operatori di mercato di fronte a nuove problematiche che dovranno essere affrontate nel previsto decreto di attuazione delle disposizioni su esaminate, da emanarsi da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Permangono, inoltre, alcune criticità nel sistema complessivo, cui la Legge Finanziaria 2006, ha solamente in parte dato la soluzione.