Con lo scopo dichiarato
di intervenire sui consumi per rilanciare l'economia, promuovendo la diffusione del credito alle famiglie, la Legge Finanziaria 2005 ha ampliato la platea dei soggetti aventi diritto alla cessione del quinto dello stipendio ponendo fine alla precedente discriminazione tra dipendenti pubblici e privati, e ha contemporaneamente superato
il monopolio INPDAP sulle garanzie.
Quanto al primo punto, l'art. 1, 137 co. lett. d) ha esteso la disciplina
dei dipendenti delle amministrazioni diverse da quelle statali (titolo
III) ai dipendenti delle imprese private. Quanto al secondo punto,
è stato abrogato l'art. 34 del D.P.R. 180/1950, che attribuiva
all'INPDAP, quale ente gestore del Fondo per il Credito ai Dipendenti
dello Stato, l'esclusiva competenza per la copertura assicurativa
obbligatoria sulla vita e i rischi impiego delle cessioni effettuate
da parte dei dipendenti statali e prevedeva la nullità di ogni
diversa garanzia.
Con tale modifica, l'efficacia delle polizze assicurative private,
già previste limitatamente ai finanziamenti erogati ai dipendenti
delle amministrazioni pubbliche non statali, è stata estesa
anche ai dipendenti statali. Ne consegue che i dipendenti statali
possono scegliere se accedere al finanziamento contro cessione del
quinto ai sensi del titolo II (con garanzia INPDAP) o del titolo III
(con assicurazione privata) del D.P.R. 180/1950.
Nel solco già tracciato dalla legge finanziaria, il successivo
Decreto sulla Competitività ha ulteriormente modificato il
Testo Unico, ampliando le categorie di soggetti aventi diritto alla
cessione e abolendo il requisito dell'anzianità di servizio
previsto dal titolo III per la stipulazione del prestito. E' stata,
inoltre, introdotta una maggiore flessibilità riguardo alla
durata dei prestiti attraverso l'abolizione dell'antieconomico obbligo
di stipulare contratti quinquennali o decennali e attraverso l'introduzione
di unico limite massimo di durata pari a dieci anni.
Ciò anche per agevolare i lavoratori pubblici e privati a tempo
determinato, nonché i lavoratori parasubordinati che, nel contrarre
prestiti su cessione del quinto della retribuzione, incontrano, necessariamente,
oltre il limite di importo cedibile, l'ulteriore limite di durata,
pari al tempo residuo alla scadenza del contratto di lavoro.
Dal complesso di tali modifiche, il finanziamento contro cessione
di quote di retribuzione e pensioni è divenuto un istituto
di carattere generale a disposizione di pensionati pubblici e privati,
lavoratori dipendenti pubblici e privati a tempo indeterminato e determinato,
lavoratori ex art. 409 c.p.c. (lavoratori a progetto, residui collaboratori
coordinati e continuativi cd. parasubordinati).
Ciò ha posto gli operatori di mercato di fronte a nuove problematiche
che dovranno essere affrontate nel previsto decreto di attuazione
delle disposizioni su esaminate, da emanarsi da parte del Ministero
dell'Economia e delle Finanze. Permangono, inoltre, alcune criticità
nel sistema complessivo, cui la Legge Finanziaria 2006, ha solamente
in parte dato la soluzione.